Decreto equipollenza osteopatia: requisiti, elenchi speciali e abilitazione

Il riconoscimento della professione osteopatica in Italia è entrato in una fase particolarmente importante. Con il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025, avvenuto tramite il DPCM 25 marzo 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026, sono stati definiti i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dei titoli pregressi in osteopatia.
Il provvedimento riguarda in particolare gli osteopati già formati o attivi prima dell’avvio del nuovo percorso universitario abilitante, stabilendo le condizioni per l’accesso agli elenchi speciali ad esaurimento e i passaggi successivi verso l’abilitazione professionale.
Si tratta di un tema molto attuale per il settore osteopatico, perché contribuisce a definire in modo più chiaro il percorso di transizione verso il pieno inquadramento della professione sanitaria dell’osteopata.

Cosa prevede il decreto equipollenza osteopatia

Il decreto sull’equipollenza in osteopatia definisce i criteri attraverso cui possono essere valutati i titoli conseguiti prima dell’istituzione della laurea universitaria abilitante in Osteopatia.
L’obiettivo è disciplinare la posizione dei professionisti già formati, individuando requisiti, documentazione e percorsi integrativi necessari per il successivo accesso all’esame di abilitazione.
L’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento rappresenta quindi una fase transitoria: non coincide automaticamente con l’iscrizione all’Albo professionale, ma costituisce uno dei passaggi previsti dal percorso di riconoscimento.

Requisiti per l’iscrizione agli elenchi speciali

Possono accedere agli elenchi speciali ad esaurimento gli osteopati che hanno conseguito il titolo prima dell’istituzione della laurea universitaria in Osteopatia e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa.

Tra i principali requisiti richiesti rientrano:

  • diploma di scuola secondaria superiore;
  • corso di osteopatia di almeno 3 anni;
  • almeno 2.400 ore di formazione teorica, pari a 96 CFU, di cui 960 ore in presenza presso l’istituto di formazione osteopatica;
  • oppure, per i laureati sanitari, almeno 1.500 ore di formazione teorica, pari a 60 CFU;
  • almeno 1.000 ore di tirocinio clinico documentato.

In alternativa alle 1.000 ore di tirocinio clinico, è possibile documentare almeno 36 mesi di attività professionale come osteopata.

I requisiti sono oggetto di verifica sulla base della documentazione presentata dagli interessati. Per questo motivo è importante fare riferimento alle indicazioni degli enti competenti e alla documentazione ufficiale.

Titoli pregressi in osteopatia ed esperienza professionale

Uno degli aspetti centrali del decreto riguarda il riconoscimento dei titoli pregressi in osteopatia.

Il provvedimento prende in considerazione i percorsi formativi svolti prima dell’attivazione della laurea abilitante e stabilisce criteri utili per valutare la formazione teorica, l’attività pratica e l’esperienza professionale maturata.

Questo passaggio è particolarmente rilevante per gli osteopati che hanno seguito percorsi formativi non universitari, ma strutturati secondo standard professionali consolidati nel tempo.

La valutazione non riguarda soltanto il titolo in sé, ma anche il percorso complessivo svolto dal professionista, compresi tirocinio, attività clinica e documentazione dell’esperienza acquisita.

30 CFU osteopatia e misure compensative

L’iscrizione all’elenco speciale non equivale all’iscrizione all’Albo professionale.

In una fase successiva del percorso, per i professionisti che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa, è richiesta l’acquisizione di misure compensative universitarie fino a 30 CFU presso un Ateneo italiano.

Queste misure riguardano in particolare i soggetti in possesso di un titolo di osteopatia conseguito al termine di un percorso formativo di almeno tre anni, ma non affiancato da una laurea sanitaria abilitante.

L’acquisizione dei CFU compensativi costituisce uno dei requisiti necessari per l’ammissione all’esame di abilitazione.

Esame di abilitazione e accesso all’Albo degli osteopati

Una volta completato il percorso previsto, compresa l’eventuale acquisizione dei CFU compensativi, l’osteopata dovrà sostenere l’esame di abilitazione presso un’Università che ha attivato il corso universitario di osteopatia.

Il superamento dell’esame rappresenta un passaggio necessario per il successivo accesso all’Albo professionale.

Il sistema delineato dalla normativa ha quindi l’obiettivo di accompagnare la fase transitoria, consentendo ai professionisti già formati di inserirsi nel nuovo quadro ordinamentale secondo criteri definiti.

Riconoscimento osteopatia: un tema da seguire con attenzione

Il riconoscimento della professione osteopatica è un tema in continua evoluzione e richiede attenzione sia da parte dei professionisti sia da parte degli utenti.

Per chi si rivolge a un osteopata, il nuovo quadro normativo rappresenta un elemento importante in termini di trasparenza, qualificazione professionale e tutela della salute.

Per i professionisti, invece, il decreto equipollenza osteopatia definisce un percorso di passaggio che richiede il rispetto di requisiti specifici e la corretta presentazione della documentazione richiesta.

Approfondimenti sul decreto equipollenza osteopatia

Per approfondimenti sul tema e per consultare ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alla seguente risorsa esterna: https://decreto-osteopatia.it/

Le informazioni riportate in questo articolo hanno finalità esclusivamente divulgative e non sostituiscono le indicazioni fornite dagli enti competenti.

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